Il presidente della Cia di Ascoli Piceno e Fermo accoglie positivamente le norme per l’agricoltura presenti nella «Legge di stabilita». Nel maxiemendamento del Governo, che ha superato l'esame della Bilancio, infatti, sono entrate: la proroga per le agevolazioni contributive nelle aree montane e svantaggiate (interrotte a fine luglio ) che sono state finalmente stabilizzate e gli sconti per acquistare terreni con lo strumento della piccola proprietà contadina, anche questi a regime. Resta invece, purtroppo fuori lo l’accisa zero per il gasolio utilizzato nelle serre in quanto non è stata accolta la proposta di una tassa ridotta condizionata a una razionalizzazione nell'uso del carburante. Non è solo una proroga ma una stabilizzazione dell'agevolazione fiscale per acquistare terreni con lo strumento della piccola proprietà contadina. Si tratta dell' applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (168 euro), mentre quella catastale e all'l per cento. Gli sconti sugli acquisti dei terreni sono blindati ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps. Con il milleproroghe nel 2010 era stata riscritta la norma svincolandola dalla formulazione della vecchia Ppc prevista dalla legge 604 del 1954. E tra le novità della nuova norma, che ora va a regime dopo quasi 60 anni di proroghe, c'e l'obbligo di iscrizione all'Istituto previdenziale nella gestione agricola. Inoltre non sono più necessari i limiti dimensionali del terreno che consentono la coltivazione diretta. Resta invece l'obbligo di mantenere i terreni per cinque anni pena la decadenza delle agevolazioni.
In seguito alle numerose richieste in merito al regime fiscale per la attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica esercitata da produttori agricoli si riporta una nota di sintesi del nostro ufficio tecnico che riporta un estratto dell’articolo di Gian Paolo Tosoni apparso sul “Il Sole 24 Ore” del 24/11/2010.
“I produttori agricoli, per l'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica, dichiarano solo il reddito agrario previsto dall'articolo 32 del Tuir se rispettano i requisiti dettati dalla circolare 32/E del 6 luglio 2009. Possono dichiarare il reddito agrario anche le società agricole - citate nell'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004 (Snc, Sas, Srl) - che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in base al comma 1093 della legge 296/06.In base ai chiarimenti della circolare 50/E del 1° ottobre 2010, risultano escluse da tale possibilità le cooperative agricole di trasformazione/vendita dei prodotti dei soci che non possiedono terreni e quindi alle stesse risulta ovviamente preclusa la possibilità di determinare catastalmente il reddito dell'attivita energetica. L'attività di produzione d'energia fotovoltaica, essendo considerata attività agricola connessa, deve rispettare requisito della prevalenza. La circolare 32/E stabilisce che l'imprenditore agricolo deve essere in possesso di terreni agricoli (distinti in catasto con l'attribuzione di reddito agrario) nel comune ove e ubicato l'impianto fotovoltaico. Pertanto, attestato il possesso di terreni, l'imprenditore agricolo deve verificare, in base alla potenza nominale dell'impianto (KW) il rispetto della prevalenza con l'attività agricola.
I parametri da rispettare sono i seguenti:
- gli impianti di potenza inferiore ai 200 KW sono sempre produttivi di reddito agrario (franchigia) se gestiti da un imprenditore agricolo anche in regime di esonero Iva.
- gli impianti aventi una potenza superiore, ai 200 KW la prevalenza e rispettata se ricorre alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- l'impianto e integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura iscritta in catasto);
- il volume di affari derivante dall'attività agricola (escludendo ovviamente l'attività di produzione di energia) sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (escludendo anche la tariffa incentivante);
- il titolare dell'impresa agricola, entro il limite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un Ha di terreno (utilizzato per l'attività agricola) ogni 10 KW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 KW.
Se l'imprenditore agricolo non rispetta almeno uno dei requisiti la produzione di energia eccedente la franchigia viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Tuttavia, la disposizione e valida solo con riferimento alle società semplici e alle ditte individuali.
Per le altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, il non rispetto dei parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario.”
A Bruxelles la Dg Bilancio e il Servizio giuridico stanno lavorando a pieno ritmo per predisporre entro un paio di settimane la nuova bozza del bilancio comunitario 2011. Le speranze di scongiurare I'esercizio provvisorio sono appese all'Ecofin straordinario del 16 e 17 dicembre ma l'intero processo potrebbe richiedere alcuni mesi. Percio gli uffici si preparano a gestire almeno la prima parte dell'anno con il meccanismo dei «dodicesimi provvisori» previsto dal trattato di Lisbona. Ciò significa che per ogni capitolo di bilancio, ogni mese si dovra spendere un dodicesimo di quanto e stato speso nell'intero 2010.
Le conseguenze spiega il presidente della CIA - Massimo Sandroni - saranno che i rimborsi PAC vengono generalmente erogati per circa l'8o% nei primi mesi dell'anno non potranno essere saldati tra gennaio e febbraio 2011 ma dovranno essere frazionati nell'arco dei dodici mesi. In teoria - afferma Sandroni- a risentirne, non dovrebbero essere le imprese, ma i conti pubblici che, nel caso di esercizio provvisorio, accuserebbero un buco di cassa di circa 2 miliardi. Speriamo che nella pratica non siano poi le imprese a risentire di questo buco.
Gli analisti stimano che la Cina abbia quasi del tutto esaurito le proprie scorte di mais, zucchero e cotone, tanto che ieri la Food and Agriculture Organization (Fao) ha evocato la possibilità di una replica della crisi dell'estate 2008, quando il prezzo delle derrate alimentari toccarono livelli record. Meno di 6 mesi fa il rapporto Fao stimava addirittura un aumento della produzione mondiale di cereali, mentre oggi la previsione è stata una contrazione del 2% rispetto al 2009.
Non solo il rapporto prevede anche la riduzione delle scorte, che si potrebbe attestare attorno -7% per il totale dei cereali, -10% per il frumento, -12% per il grano, addirittura -35% per l'orzo. Il presidente della CIA -Massimo Sandroni - sottolinea come il rapporto FAO indica che «la produzione dovra crescere in modo significativo per far fronte alia domanda e ricostituire nello stesso tempo le scorte mondiali». E' probabile che le risposte produttive delle singole produzioni saranno limitate, a livelli insufficienti ad allentare la ristrettezza del mercato, per cui si può auspicare un prezzo sostenuto delle produzioni agricole.
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Con il decreto ministeriale 5 agosto 2010 il pane è stato incluso nei beni che se ottenuti nell’ambito delle attività agricole connesse sono tassati in base al reddito agrario. In seguito alle pressioni dei panificatori la questione è stata esaminata nella commissione finanze della Camera dei deputati e l’Agenzia delle entrate rispondendo a una question time posta dall’onorevole Angelo Cera ha precisato che la produzione di pane da parte delle aziende agricole è attività usuale in agricoltura e pertanto può legittimamente essere inquadrata nel reddito agrario. Va però sottolineato che l’Agenzia si riserva di chiedere un chiarimento al ministero delle Politiche agricole forestali in modo da poter disporre di ulteriori elementi per valutare più dettagliatamente la questione.
Dato che in agricoltura la tassazione relativa alla produzione di pane viene assorbita dal reddito agrario, i panificatori hanno disparità di trattamento fiscale, per l’attività di panificazione, tra le aziende artigiane e quelle agricole. Va però tenuto conto che il ministero dell’Economia (vedi relazione di accompagnamento del Dm 5 agosto 2010) ha introdotto il concetto di usualità al fine di fissare un perimetro entro il quale la trasformazione di un prodotto agricolo può rientrare nel reddito agrario (ad esempio può essere usuale trasformare il frumento in farina e quindi in pane;
Accogliamo favorevolmente la evoluzione interpretativa della Agenzia delle entrate, - così commenta il presidente della CIA di Ascoli Piceno e Fermo - la quale permette agli agricoltori, di poter trasformare la propria produzione primaria ed allargare così la gamma di prodotti che l’azienda agricola può offrire ai consumatori.
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