Poche ore di tempo per regolarizzare i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali. Infatti l'emendarnento presentato dal Governo e approvato dalla Camera ha soppresso l'originaria proroga al 31 marzo 2012, considerando valide le variazioni presentate agli uffici dell'agenzia del Territorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (l'approvazione è prevista per questa settimana). Si tratta dell'opportunità concessa ai proprietari di fabbricati di variare la categoria catastale qualora non corrisponda a quella indicata dalla norma (A/6 e D/10). Tale adempimento era, coordinato con la disposizione contenuta nel comma 2bis secondo la quale, per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, era necessaria la classificazione catastale nella categoria A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La disposizione produceva effetti retroattivi in quanto richiedeva un'attestazione che il fabbricato rispettasse i requisiti di ruralità da almeno cinque anni. I molti contribuenti che non hanno provveduto alla variazione catastale entro il 30 settembre, non devono preoccuparsi per il futuro; l'Imu, sarà dovuta anche per le costruzioni rurali e, relativamente alle abitazioni la classificazione in A6, non produce effetto in quanto si assumerà la rendita catastale attribuita con l'originario classamento. Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, che saranno soggetti a Imu con aliquota d'imposta pari al 2 per mille, non dovrebbe avere alcuna rilevanza l'appartenenza alla categoria catastale D/10 e ciò in quanto la disposizione che condizionava la ruralità alla categoria catastale, è stata abrogata con effetto dal 1 gennaio 2012, e inoltre, la disposizione che prevede l'aliquota d'imposta ridotta fa riferimento ai fabbricati dell'articolo 9 del Dl 557/1993, senza alcun richiamo alla categoria catastale. I contribuenti in possesso invece di immobili iscritti in Catasto fabbricati, ma non nelle categorie A6 o D10, devono preoccuparsi per le conseguenze in materia di Ici derivanti dalle differenze nella classificazione catastale fino al 2011 compreso. Ciò soprattutto in presenza di contenzioso avanti le Commissioni tributarie certamente influenzate dall'orientamento della Cassazione, che fa dipendere la natura di fabbricati rurali dalla classificazione catastale. In questi casi, è decisivo ottenere l'iscrizione nella categoria A/6 o D/10 per dirimere le controversie con i comuni e in Commissione tributaria.