Con la conversione in legge (Legge n. 205 del 30 dicembre 2008) del decreto per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, è stato approvato l’emendamento che abolisce l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) di origine agricola e agro-industriali, purché il trasporto di tali rifiuti:
-venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
-non ecceda la quantità di 30 kg/30 litri;
-sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.
Questa semplificazione, valida solo per i rifiuti agricoli e agro-industriali e per la quale si è sempre battuta la Cia sia a livello nazonale che provinciale si inserisce nell’art. 193, comma 4 del dlgs 152/06, il cosiddetto Codice Ambientale, che già prevede l’esonero dalla tenuta del formulario di identificazione, limitatamente al trasporto di rifiuti non pericolosi e secondo le modalità e le quantità sopra indicate.
In materia di gestione dei rifiuti, invece, la legge (Legge n. 210 del 30 dicembre 2008) di conversione del decreto sull’emergenza rifiuti in Campania ha approvato un emendamento che ripristina la validità degli accordi e i contratti di programma stipulati tra le amministrazioni pubbliche, i soggetti economici interessati e le associazioni di categoria, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni previste dal dlgs 152/06, il cosiddetto Codice Ambientale, purché nel rispetto della normativa comunitaria. Tuttavia, tali accordi, avranno efficacia fino all’entrata in vigore del decreto del ministero dell’Ambiente, che, così come previsto dal Codice Ambientale (art. 195, comma 2, lettera s-bis), dovrà individuare e disciplinare le semplificazioni e le deroghe in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.