Dal  1° gennaio  2013 sono entrate in vigore importanti novità in materia di  compilazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinosi. Dal  1° agosto 2013 sparirà il doco/it e sarà sostituito dal nuovo  DA  elettronico anche per le aziende rientranti nel regime di “piccolo produttore” (cioè produttore che negli ultimi 5 anni ha prodotto mediamente meno di 1000 ettolitri di vino). Fino al  31/07/2013 sarà possibile continuare ad emettere i documenti fino ad oggi utilizzati, purché debitamente integrati con le informazioni obbligatorie  previste. Si deve riportare sui ddt e/o documenti di accompagnamento  (doco) la seguente scritta:

- per i vini d.o.p (doc, docg): “il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, seguita dal numero del codice: “ebacchus”;

- per  i vini i.g.p. (igt):  “il presente documento vale quale attestato di  indicazione geografica protetta” seguita dal numero del codice: “ebacchus”;

Il codice e-bacchus è un codice attribuito alle dop e igp ed visibile  su questo Link;

- nel caso dei soli vini a d.o.p.: in aggiunta, alle informazioni  indicate sopra, dovranno essere riportati:

- il riferimento ai dati identificativi della certificazione, rilasciata dall’organismo  di controllo incaricato,

- il nome e l’indirizzo elettronico del’organismo di controllo medesimo (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

- per i vini generici varietali e/o con annata la frase da annotare è rispettivamente : “ il presente  documento vale quale certificazione della varietà di uve da vino (esempio vino chardonnay) a norma  dell’art 118 septvicies del reg cee 1234/2007” oppure “ il presente documento vale quale certificazione  dell’annata di raccolta,  a norma dell’art 118 septvicies del reg cee 1234/2007”.