
In seguito alle numerose richieste in merito al regime fiscale per la attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica esercitata da produttori agricoli si riporta una nota di sintesi del nostro ufficio tecnico che riporta un estratto dell’articolo di Gian Paolo Tosoni apparso sul “Il Sole 24 Ore” del 24/11/2010.
“I produttori agricoli, per l'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica, dichiarano solo il reddito agrario previsto dall'articolo 32 del Tuir se rispettano i requisiti dettati dalla circolare 32/E del 6 luglio 2009. Possono dichiarare il reddito agrario anche le società agricole - citate nell'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004 (Snc, Sas, Srl) - che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in base al comma 1093 della legge 296/06.In base ai chiarimenti della circolare 50/E del 1° ottobre 2010, risultano escluse da tale possibilità le cooperative agricole di trasformazione/vendita dei prodotti dei soci che non possiedono terreni e quindi alle stesse risulta ovviamente preclusa la possibilità di determinare catastalmente il reddito dell'attivita energetica. L'attività di produzione d'energia fotovoltaica, essendo considerata attività agricola connessa, deve rispettare requisito della prevalenza. La circolare 32/E stabilisce che l'imprenditore agricolo deve essere in possesso di terreni agricoli (distinti in catasto con l'attribuzione di reddito agrario) nel comune ove e ubicato l'impianto fotovoltaico. Pertanto, attestato il possesso di terreni, l'imprenditore agricolo deve verificare, in base alla potenza nominale dell'impianto (KW) il rispetto della prevalenza con l'attività agricola.
I parametri da rispettare sono i seguenti:
- gli impianti di potenza inferiore ai 200 KW sono sempre produttivi di reddito agrario (franchigia) se gestiti da un imprenditore agricolo anche in regime di esonero Iva.
- gli impianti aventi una potenza superiore, ai 200 KW la prevalenza e rispettata se ricorre alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- l'impianto e integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura iscritta in catasto);
- il volume di affari derivante dall'attività agricola (escludendo ovviamente l'attività di produzione di energia) sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (escludendo anche la tariffa incentivante);
- il titolare dell'impresa agricola, entro il limite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un Ha di terreno (utilizzato per l'attività agricola) ogni 10 KW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 KW.
Se l'imprenditore agricolo non rispetta almeno uno dei requisiti la produzione di energia eccedente la franchigia viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Tuttavia, la disposizione e valida solo con riferimento alle società semplici e alle ditte individuali.
Per le altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, il non rispetto dei parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario.”