“Per i fabbricati rurali siamo ormai nel caos più totale. Ritardi inammissibili e assurdi, adempimenti letteralmente fuorvianti stanno mettendo con le spalle al muro migliaia di agricoltori, che rischiano di subire danni rilevanti per colpe e responsabilità imputabili ad altri. Tutt’altro che chiusa la vicenda dell’Ici, la tegola di una regolarizzazione, per dir poco ‘fantasma’, si abbatte, infatti, sugli imprenditori che, secondo quanto prevede il decreto del ministero dell’Economia relativo all’accatastamento, hanno poco più di una settimana per rispondere alle richieste dell’Agenzia del Territorio. Una cosa che ha dell’incredibile”. E’ quanto sottolinea il presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi, fortemente preoccupato per una situazione grave che va a rendere ancora più complesso il quadro in cui oggi sono costrette ad operare le imprese agricole, già alle prese con costi produttivi assillanti e una burocrazia opprimente.

“Da anni, purtroppo, la questione dei fabbricati rurali -afferma Sandroni Massimo - si sta trascinando in una condizione di perenne incertezza, a danno esclusivo degli agricoltori che vedono messo in discussione un loro diritto da un sistema burocratico che ignora totalmente i valori che devono essere alla base di un corretto rapporto fra individuo e Pubblica amministrazione”.

Anche ora che con il Dl 70/11, convertito nella legge 106/11, è stata approvata una misura che tende a regolarizzare i fabbricati rurali accatastati con categoria diversa dalla A/6 (abitativi) e D/10 (strumentali), misura certamente non condivisa dalla Cia, gli agricoltori sono rimasti prigionieri di una situazione paradossale, dove solo a sette giorni dalla scadenza (30 settembre prossimo) è stato pubblicato (mercoledì 21 settembre) il decreto attuativo richiamato dalla norma, con relativa modulistica.

Il termine per la presentazione della domanda all’Agenzia del Territorio è da considerare irricevibile da parte degli agricoltori, soprattutto perché -sostiene la Cia- solo in prossimità della scadenza si ha la possibilità di operare, quando, invece, già dal 13 luglio il provvedimento, che avrebbe consentito agli agricoltori di regolarizzare la propria posizione, poteva essere emanato e questo nonostante le ripetute sollecitazioni espresse da tutto il mondo agricolo.

Sollecitazioni che si sono dimostrate inutili, così come inutili, in quanto non accolte, si sono rivelate essere anche le ragionevoli richieste di proroga fino ad ora avanzate.

Sono diverse le criticità -rileva la Cia- che rendono obbligatoria la concessione di una proroga. In primo luogo gli allegati alla modulistica (b e c) non sono di semplice e rapida compilazione, né per il singolo contribuente né per gli addetti ai lavori dal momento che richiedono una rilevante quantità di informazioni (peraltro alcune non necessarie e pertinenti allo scopo di autocertificare i requisiti di ruralità).

In secondo luogo -rimarca la Cia- si prevede che la domanda, compilabile con modalità informatiche tramite un’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia, debba anche essere presentata all’Ufficio provinciale competente dell’Agenzia del Territorio tramite consegna diretta, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata. Per tale consegna sono stati concessi ulteriori quindici giorni.

 

Cronistoria 

D.L. n. 207/2008 - Fino alla emanazione di questo atto non vi era una disposizione specifica volta ad escludere ad imposizione i fabbricati rurali, ma con ll’emanazione del D.L. n. 207/2008, viene sancito l’esonero dell'ICI per i fabbricati rurali.

Nel  2009, la Corte di Cassazione ha sollevato nuovamente la problematicità del caso contestando il riconoscimento dell’esenzione ai fabbricati rurali che non fossero censiti nelle categorie catastali A/6, per i fabbricati a destinazione abitativa, ovvero D/10, per i fabbricati strumentali all’attività agricola. Secondo la Cassazione l’elemento decisivo per affermare o escludere l’assoggettabilità ad ICI di un fabbricato dipende dalla classificazione catastale: poiché esistono specifiche categorie catastali dedicate ai fabbricati rurali (appunto A/6 e D/10) il contribuente, se intende considerare rurale il proprio fabbricato, e beneficiare così delle agevolazioni conseguenti, tra cui l’ICI, dovrà accertarsi che sia stata attribuita la corrispondente categoria catastale.
Tale impostazione, contrasta con la posizione affermata da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, indipendentemente dall’accatastamento che possedeva il fabbricato, la ruralità doveva essere riconosciuta quando venivano rispettati i requisiti dettati dall’art. 9 del D.L. n. 557/1993 e successive modificazioni
 
Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011)
La disposizione introdotta dal Decreto Sviluppo introduce, invece, la possibilità di sanare l’accatastamento difforme. Il comma 2-bis del Decreto Sviluppo impone così ai contribuenti che possiedono fabbricati ruralità, ma censiti in una categoria diversa da A/6 o D/10, di procedere entro il 30 settembre, alla presentazione di una variazione catastale, chiedendo il censimento in tali categorie. Tale richiesta deve essere corredata da autocertificazione nella quale il contribuente attesta il possesso dei requisiti di ruralità. L’Agenzia del Territorio, entro il 20 novembre 2011 si esprimerà su tale richiesta valutando la sussistenza o meno dei requisiti rurali, confermando o meno il classamento in una delle categorie catastali dei fabbricati rurali e quindi della possibilità di usufruire dell’esonero ai fini ICI.
Nell’autocertificazione il contribuente dovrà dichiarare che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile.