I coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non devono presentare ai Comuni la dichiarazione Imu in relazione alla esenzione totale dal tributo comunale di cui usufruiscono dal 2016. Lo precisa il ministero dell'Economia e Finanze con la risoluzione n. 3/D del 16 giugno 2017. La precisazione era necessaria in quanto coinvolge centinaia di migliaia di contribuenti che con decorrenza dallo scorso anno non devono assolvere l'Imu sui terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente (articolo 1, comma 3, legge 208/2015). Infatti, la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale deve essere presentata solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate (o successive dichiarazioni Imu), ovvero nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune. Ad esempio se una persona fisica o una società agricola ha acquisito la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale nel 2016, la dichiarazione va presentata segnalando la variazione nella casella 4 del modello Imu. La risoluzione ricorda che la stessa situazione si è verificata al momento dell'introduzione dell'Imu nel 2012: anche in quella occasione il Dipartimento delle Finanze con risoluzione n. 2/DF/2013 confermò l'inutilità della dichiarazione Imu per i coltivatori diretti e Iap che avevano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini Ici.  Infatti sin dall'introduzione dell'Ici, che successivamente con l'Imu e, infine, con le importanti modifiche introdotte dal 2016, le agevolazioni per i terreni agricoli ancorché diverse tra loro, fmo all'attuale esclusione dall'imposta, hanno un comune denominatore che è la qualifica di coltivatore diretto e Iap con l'iscrizione nella previdenza agricola del contribuente. Una sola è la differenza sostanziale: ai fini Ici i beneficiari erano solo le persone fisiche, come precisato dalla norma interpretativa (articolo 58, decreto legislativo 446/1997); invece ai fini  Imu l'esonero dall'imposta riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; questa disposizione annovera anche le società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola delle quali un socio oppure un amministratore per le società di capitali, sia in possesso della medesima qualifica e iscrizione lnps.